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FAQ
FAQ
FAQ
Tutti i dipendenti, i dirigenti, i vertici, gli organi di controllo e i soggetti terzi, tra cui: i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i partner commerciali, i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, gli azionisti e in generale coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della Società e/o dell’Ente.
Le segnalazioni trasmesse tramite la presente piattaforma possono avere ad oggetto:
le violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva, possono essere relative a: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
la commissione, anche presunta, di illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
le violazioni del Codice Etico e del Piano anticorruzione;
la commissione di illeciti rilevanti ex d. lgs. 231/2001;
la violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali.
Il segnalante deve fornire elementi concreti e circostanziati, basati sulla buona fede, per consentire alla Società ricevente i riscontri necessari. Si tenga presente che il segnalante deve fornire al Gestore delle segnalazioni indicazioni precise che consentano di avviare un processo di verifica e istruttoria interna; ogni documento fornito anonimamente non è utilizzabile come prova in un eventuale successivo contenzioso legale.
Le segnalazioni inserite nella presente piattaforma sono ricevute sempre in forma confidenziale dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) preposto alla gestione dell'istruttoria.
Sì, la presente piattaforma Whistleblowing tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché dell’identità del segnalato e delle informazioni contenute all’interno della segnalazione stessa, al momento dell'invio di una segnalazione. I dati identificativi del segnalante non sono accessibili e conoscibili al gestore delle Segnalazioni.
Sì, il segnalante e il gestore delle segnalazioni possono interagire mediante l’utilizzo del presente portale, garantendo la riservatezza in tutti gli step di gestione della segnalazione.
La piattaforma ammette sia segnalazioni nominative che segnalazioni anonime.
La piattaforma consente di superare il limite della tradizionale segnalazione anonima, in quanto permette di stabilire un dialogo protetto con il segnalante, attraverso credenziali generate in modo random e non riconducibili allo stesso.
L’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo che non ricorra uno dei casi previsti da legge. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso del segnalante.
Inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Fermo restando quanto sopra, sono previsti i seguenti casi in cui è possibile risalire all'identità del segnalante:
eventuali richieste di autorità giudiziarie/di vigilanza o eventuali obblighi di legge;
segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie, dalle quali derivi un procedimento penale.
Sì, sono previsti provvedimenti sanzionatori, ai sensi dei rispettivi CCNL, a carico di dipendenti o collaboratori che effettuino segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie.
Si considera “circostanziata” la segnalazione che permette di individuare in modo sufficientemente dettagliato gli elementi oggettivi che consentono di avviare un’istruttoria, quali a titolo esemplificativo: modalità e finalità della condotta o dell’illecito, periodo di riferimento della condotta, attori coinvolti, quantificazione del danno, modalità di raggiro del sistema di controllo, copia della documentazione citata, ecc.
Per “malafede” si intende la segnalazione artificiosamente strutturata in modo da apparire oggettiva e circostanziata, ma che in realtà cela l’intenzione del segnalante di procurare un vantaggio a sé o a terzi a danno del segnalato o comunque un danno al segnalato, anche in assenza di vantaggio per il segnalante o per terzi.
Per “malafede” non si intende la segnalazione circostanziata, ma erronea, effettuata dal segnalante con la franca convinzione di agire in maniera corretta.
Sì. Tuttavia, non saranno presi in considerazione documenti, foto, video, registrazioni audio che possono rappresentare contenuto diffamatorio o calunnioso e possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari ovvero di segnalazione alle autorità competenti.
Sì. Gli Organi di Vertice intraprendono le azioni ritenute necessarie in relazione a quanto segnalato e, se necessario, effettuano le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.