- Sport e Salute S.p.A.
- Chi Siamo
- Sport nei Territori
- News & Media
- Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- Partner
- Whistleblowing
- Portale fornitori
- Società trasparente
- Richiesta Patrocinio
- Lavora con noi
- Bandi e Progetti
- Bandi e avvisi
- Bici in Comune
- Avviso Sport è Salute
- Sport di Tutti
- Allestimento spazi non convenzionali
- Calabria per i Giovani
- Sport e Giovani
- Scuola Attiva
- Spazi Civici
- Sport e Integrazione
- Team Illumina
- Un passo contro la violenza
- Contributi Progetti 80 Mln
- Progetti degli Organismi Sportivi
- Sport e Periferie
- Sport nei Parchi
- Sport Lover
- Organismi Sportivi e ASD/SSD
- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Enti di Promozione Sportiva
- Associazioni Benemerite
- Corpi Militari e Civili
- Riforma del lavoro Sportivo
- Progetti degli Organismi Sportivi
- SporTiAmo
- Convenzioni
- Sport nei Territori
- Eventi e Iniziative
- Eventi Sportivi
- Parco Sportivo Foro Italico
- Stadio Olimpico Tour
- Convenzioni
- Foro Italico Camp
- Playground Illumina
- #BeActive
- Sport e Innovazione
- #PiùSportPiùVita Tour
- Sosteniamo il Futuro dello Sport
- Parco Foro Italico
- Foro Italico
- Parco Sportivo Foro Italico
- Stadio Olimpico Tour
- Eventi Sportivi
- Scuola e Corsi
- Impiantistica
- Sport e Periferie
- Impianti Sportivi
- Salute e Benessere
- Corretti stili di vita
- Sport e Alimentazione
- Pillole di nutrizione
- Sport a Casa
- Ricerca e Sviluppo
- Studi e dati dello Sport
- WeSportUp
- Link utili
- Documenti
- Dipartimento per lo Sport
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- Comitato Italiano Paralimpico
- Commissione Europea
- Ministero dell’Istruzione e del Merito
- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità
- Organizzazione Mondiale della Sanità
- Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
- Feed RSS
- Illumina Caivano
Risposte ai Quesiti post webinar del
6 dicembre 2023
Risposte ai Quesiti post webinar del
6 dicembre 2023
Risposte ai quesiti post webinar del 6 dicembre 2023
Nel contratto con gli istruttori il compenso può essere commisurato al numero degli iscritti ai corsi organizzati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica (“ASD”). Nella comunicazione UNILAV-SPORT può essere indicato il compenso che, per il periodo di durata del contratto, si presume possa essere corrisposto all'istruttore.
Se alla fine del periodo l'importo effettivamente corrisposto si discosta da quello indicato nell'UNILAV-SPORT, non è necessario effettuare ulteriore comunicazione.
Ovviamente l'ASD deve effettuare gli adempimenti e gli eventuali versamenti previdenziali e/o fiscali sulle somme effettivamente pagate. La comunicazione UNILAV-Sport può essere effettuata sia attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (“RASD”) sia attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel RASD, intendendo che a questo si riferisca la domanda: deve essere effettuata la comunicazione UNILAV-SPORT e, alla fine dell’anno, se i compensi sono stati inferiori ad €15.000, inserire i pagamenti effettuati per assolvere alla tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro).
Il RASD, tra l’altro, contiene delle utility per il calcolo di eventuali contributi previdenziali, la predisposizione F24 ecc. (si veda apposita area del Registro). Poi, come avveniva per i compensi sportivi, si deve procedere annualmente, tramite dei professionisti, alla certificazione dei compensi erogati (Certificazione Unica).
La domanda non è chiarissima. Se per “trasferimento temporaneo” si intende il passaggio da una società sportiva ad un’altra in regime di Lavoro Sportivo, con modifica delle condizioni contrattuali, ci si dovrà attenere ai regolamenti degli Organismi Sportivi affilianti, fermo restando che in base alla legge è possibile risolvere consensualmente il contratto di lavoro e sottoscriverne un altro, effettuando le prescritte comunicazioni e gli adempimenti previsti per l’attivazione e l’estinzione del rapporto.
Il co. 3 dell’art. 29, d. lgs. 36/2021, dispone l’incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato «con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva». Si può ritenere che l’attività di Presidente di una ASD, pur a titolo gratuito, non rientri nella categoria delle «prestazioni sportive di volontariato», costituendo attività di natura non sportiva. Quindi non sussisterebbero motivi ostativi. È importante che il contratto venga approvato dal Consiglio Direttivo e che il compenso previsto:
i) sia congruo rispetto ad analoghi contratti sottoscritti dalla ASD e alle dimensioni ed i volumi della ASD;
ii) non rappresenti una distribuzione indiretta di utili.
Sì, il termine per apportare agli statuti le modifiche o integrazioni necessarie a conformarli alle disposizioni del d. lgs. 36/2021 è stato prorogato al 30 giugno 2024.
Sotto i 5.000€:
1) comunicazione UNILAV-SPORT;
2) alla fine di ogni anno compilazione Libro Unico del Lavoro;
3) annuale Certificazione Unica (CU).
Sopra 5.000€, fino a 15.000€:
1) comunicazione UNILAV-SPORT;
2) sopra i 5.000€ calcolo e versamento mensile contributi previdenziali sui compensi pagati;
3) UNIEMENS mensile dei contributi pagati;
4) alla fine di ogni anno compilazione Libro Unico del Lavoro; sopra i 15.000€ annui è obbligatoria anche la compilazione del prospetto di paga, integrabile nel LUL;
5) annuale Certificazione Unica (CU) e mod. 770 dei sostituti d'imposta.
Il decreto con l’elenco delle mansioni dell’autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è in via di pubblicazione. Esso contiene il primo elenco di figure di lavoratori sportivi, che si aggiungono alle 7 figure tipizzate nel primo periodo del co. 1 dell’art. 25, d. lgs. 36/2021.
Per ulteriori figure si è reso necessario un supplemento di istruttoria in ragione dell’incompletezza dell’elenco di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, pervenuto attraverso CONI e CIO, nel quale non erano state indicate le specifiche norme dei regolamenti tecnici che prevedono le mansioni necessarie allo svolgimento delle singole discipline sportive.
È disponibile nel RASD, dal mese di novembre 2023, il calcolo dei contributi previdenziali ed il relativo F24; non è prevista la funzione delle ritenute IRPEF in quanto si calcolano solo se il collaboratore supera l'importo di 15.000€ ma, in quel caso, occorre predisporre la busta paga.
Sono state attivate le funzionalità nel RASD previste dal d. lgs. 36/2021 a fine gennaio 2024. Saranno possibili eventuali revisioni, di rito rispetto a nuove funzionalità informatiche.
Premesso che non è previsto per lo sport un registro volontari diversamente dal terzo settore, per i volontari non devono osservarsi le disposizioni vigenti per i lavoratori sportivi in materia di sicurezza sul lavoro in quanto i volontari non rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi. Con salvezza dei necessari approfondimenti attualmente in corso, si può ritenere che per i volontari trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 21, co. 2, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come avviene, in forza di specifico richiamo normativo, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero autonomi con partita IVA che ricevono compensi annualmente non superiori a € 5.000 (art. 33, co. 1 ultima parte, d. lgs. 36/2021).
Il citato art. 21, co. 2, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede i seguenti adempimenti:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni vigenti;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I soggetti di cui sopra, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di legge;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
L'UNILAV-SPORT deve essere inviato anche per importi inferiori a €5.000.
Il co. 3-bis dell’art. 25, d. lgs. 36/2021, elenca i soggetti che possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale purché nelle forme ordinarie. Si tratta di quelle previste dall’art. 2222 del Codice civile e dall’art. 54-bis del d.l. 50/2017, come ben specifica la circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023, cui si applica l’art. 67 lett. l) del Testo Unico Imposte Redditi. Costoro non sono lavoratori sportivi. INPS ha altresì chiarito che nel caso di lavoro autonomo occasionale nel settore sportivo dilettantistico la soglia di esenzione annua dalla contribuzione in Gestione Separata è 5.000€ considerando anche eventuali compensi percepiti dallo stesso soggetto in qualità di Co.Co.Co. sportivo nell’ambito del dilettantismo.
Le 24 ore si calcolano al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, come prevede il co. 2, art. 28, d. lgs. 36/2021. Volendo fare un esempio, le 24 ore settimanali per un istruttore s'intendono le ore nelle quali svolge i corsi o altre attività tecniche per lo stesso committente.
Per le collaboratrici coordinate e continuative è prevista un’indennità economica riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
La tutela è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS:
- non pensionati;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.
È necessario aver maturato, nei 12 mesi antecedenti il periodo di maternità/paternità, almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena versata alla Gestione Separata (articolo 2, co. 26, l. 335/1995).
In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, l’indennità di maternità o paternità è garantita alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (art. 64-ter, d.lgs.151/2001).
L’automaticità delle prestazioni non ha valore per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione stessa.
Non è chiaro che cosa si vuole intendere per “volontario istituzionale”, comunque il co. 3, art. 29, d. lgs. 36/2021 dichiara incompatibile le prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Per quanto riguarda i percorsi formativi dei Tecnici, cui dovrebbe riferirsi la domanda, precisiamo che sono quelli previsti dagli Organismi Sportivi affilianti, che vi devono provvedere secondo la vigente normativa.
Come precisa la relazione illustrativa al d. lgs. 163/2022, il co. 2 dell’art. 28, d. lgs. 36/2021, introduce una presunzione iuris tantum. Il superamento del numero di ore, portato da 18 a 24 con il successivo d. lgs. 120/2023, «non fa venir meno, sussistendo le condizioni della collaborazione coordinata e continuativa, la natura autonoma del rapporto. La presunzione ammette prova contraria, quindi comporta una semplice inversione dell’onere della prova, che semplifica l’inquadramento della prestazione lavorativa nelle diverse discipline.».
Nella piattaforma del RASD, in particolare nella sezione Help/Guide utente è disponibile il Vademecum dei Lavoratori Sportivi. Ai paragrafi 3.2 e 4.4 si trovano tutte le informazioni utili per il pagamento dei contributi e relativi F24.
Il d.lgs. 36/2021, al co. 2 dell’art. 28, prevede "Nell'area del dilettantismo, il Lavoro Sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.»
Pertanto, se l’impegno richiesto è inferiore a 24 ore settimanali e il coordinamento è di tipo tecnico, vi è una presunzione generale di lavoro autonomo.
Come prima dell'entrata in vigore della riforma, ai volontari possono essere erogati i rimborsi chilometrici per prestazioni svolte fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Il rimborso chilometrico deve essere richiesto evidenziando i chilometri percorsi per ogni singola giornata/trasferta e indicando luogo di partenza e di arrivo ed il relativo ritorno nella residenza del volontario. I chilometri devono essere moltiplicati per il valore previsto dalla tariffa ACI rispetto all'auto utilizzata. È indispensabile, laddove la ASD voglia effettuare rimborsi chilometrici mensili, che il documento di richiesta indichi per ogni giorno/trasferta i relativi chilometri ed il motivo della trasferta.
Si rammenta che la riforma ha introdotto la possibilità di autocertificare le spese sostenute, con il limite di € 150 mensili, a condizione che l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Quindi, dal punto di vista della documentazione del rimborso sono previste tre modalità: l’autocertificazione (nei limiti e con le modalità indicate), la nota a piè di lista e il rimborso chilometrico.
Nel caso di proceda con l’autocertificazione, se il rimborso in un determinato mese supera il limite di 150€, per la parte eccedente si dovrà procedere con le modalità ordinarie.
Il certificato medico è obbligatorio per attività sportiva agonistica e non agonistica. Le Associazioni di Promozione Sociale che si iscrivano anche al RASD previa affiliazione ad un Organismo Sportivo devono attenersi a tale normativa.
Anche in una segreteria amministrativa possono operare dei volontari. Va tuttavia notato come l’art. 29 del d.lgs. 36/2021 affronti il solo tema dei volontari che svolgono prestazioni sportive. Nel caso di prestazioni non sportive, il volontariato segue le regole generali del nostro ordinamento.
Requisiti caratterizzanti del volontariato sono la libera scelta, la spontaneità, la gratuità e l’assenza di fine di lucro, neanche indiretto. La prestazione sportiva del volontario non può essere cumulata con un rapporto di lavoro sportivo nella stessa ASD, stante il divieto posto dal co. 3 dell’art. 29, d. lgs. 36/2021.
Se la domanda riguarda il calcolo delle 24 ore settimanali, occorre far riferimento al co. 2 dell’art. 28, d. lgs. 36/2021, che ha introdotto una presunzione iuris tantum di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Se la domanda riguarda un presunto “compenso orario massimo”, si fa notare che il d. lgs. 36/2021 non regola questa fattispecie.
Si tratta di attività di supporto, non sportiva, alla segreteria, al tesseramento e alla contabilità degli Enti sportivi dilettantistici svolta con modalità di natura non professionale (come, ad esempio, la registrazione iscrizioni, la tenuta della contabilità, la preparazione delle tessere, la registrazione dei dati etc.). Affinché la figura possa essere inquadrata come Co.Co.Co., non devono ricorrere gli indici della subordinazione.
L’ipotesi è ammissibile solo presso un diverso “committente”, cioè presso un soggetto diverso da quello con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
No, può essere effettuata soltanto sul sito dell'INPS.
Sì, se il luogo dove si reca il Lavoratore Sportivo non è quello in cui svolge abitualmente la propria prestazione.
No, le ASD devono tenere conto unicamente dei redditi percepiti come "lavoratori sportivi" e "amministrativo - gestionali" di cui rispettivamente agli artt. 25 e 37 del d.lgs 36/2021.
Il co. 3 dell’art. 29, d. lgs. 36/2021, dispone l’incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato «con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.». Si può ritenere che l’attività di consigliere di una ASD che in quel ruolo non riceve alcun compenso non rientri nella categoria delle «prestazioni sportive di volontariato», costituendo attività di natura non sportiva.
Una comunicazione (CO) in errore può essere MODIFICATA e RINVIATA.
Non sono previsti rimborsi per attività effettuate all’interno del Comune di residenza dal volontario e, se erogati, sono imponibili ai fini fiscali.
Secondo l’art.29, co. 1, d.lgs. 36/2021, sono volontari coloro che “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”. Quindi, si ritiene che, tutte le funzioni ed i compiti propri dell’attività sportiva istituzionale possono essere ricoperti da volontari.
Il criterio è quello di cassa, per cui al momento in cui viene superato, il committente deve applicare i contributi previdenziali. In alcuni casi, la norma non lo esclude, si può utilizzare la soglia su un unico committente, mentre sull'altro, da subito, si fanno applicare i contributi previdenziali.
Sì, tenendo conto che se i committenti sono numerosi si verificherebbe l’ipotesi di un’attività professionale organizzata e l'Agenzia delle Entrate potrebbe procedere all'apertura automatica della Partita IVA.
Il problema è legato al canale di comunicazione con ML e di recupero automatico delle CO non trasmesse.
Aprendo la comunicazione di annullamento è visibile in codice della CO precedente (annullata).
Sì, verosimilmente con contratto di collaborazione amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del d. lgs. 36/2021.
Ai sensi del co. 6-quater, art. 36, d.lgs. 36/2021, “Le somme versate ai propri tesserati, in qualità di Atleti e Tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di Premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come Premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”. La ritenuta è a titolo d’imposta, con possibilità di rivalsa.
La normativa prevede che il percipiente autocertifichi di avere il plafond per beneficiare della non imponibilità, esattamente come avveniva con la precedente normativa dei compensi sportivi. Il lavoratore risponde nel caso di autocertificazione mendace.
No, ma decade la “presunzione” di rapporto autonomo e la natura dello stesso può essere valutata dagli organi ispettivi secondo gli ordinari criteri probatori (c.d. “indici della subordinazione”).
Sì, le aliquote sono le stesse.
Sì è in attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Fino a 15.000€ annuali non fanno cumulo con gli altri redditi.
In virtù del co. 8-quater, art. 35, d. lgs. 36/2021, nell’eventuale contenzioso riferito ai rapporti di Lavoro Sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 e inquadrati ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, è escluso il recupero contributivo. Questo dovrebbe evitare il recupero dei contributi eventualmente maturati nel corso del rapporto di lavoro ove ricondotto all’area della subordinazione.
Il Ministero del Lavoro sta realizzando un portale “ad hoc” per la gestione degli UNILAV-SPORT interoperabile con il RASD. Appena disponibile, l’UNILAV-SPORT potrà essere comunicato indistintamente con l’uno o con l’altro.
In tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, il co. 4, art. 37, d. lgs. 36/2021, richiama sia il co. 8-bis dell’art. 35, sia il co. 6 dell’art. 36. Quindi la risposta alla domanda è affermativa.
Il co. 3 dell’art. 29, d. lgs. 36/2021, dispone l’incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato «con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.». Si può ritenere che l’attività di Presidente di una ASD, pur a titolo gratuito, non rientri nella categoria delle «prestazioni sportive di volontariato», costituendo attività non sportiva.
Si possono distinguere le attività principali da quelle attività secondarie, e quindi valutarne le quote, con il seguente criterio: le prime sono istituzionali, le seconde strumentali ed accessorie rispetto alle istituzionali.
Per l’iscrizione al RASD è necessario svolgere e dichiarare l’attività sportiva intendendo per tale “l’organizzazione, da parte di un Ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo Sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.” (come recita il Regolamento del RASD).
È in corso di emanazione il primo elenco di figure di Lavoratori Sportivi, ulteriori alle 7 figure tipizzate nel primo periodo del co. 1 dell’art. 25, d. lgs. 36/2021. Per le ulteriori figure si è reso necessario un supplemento di istruttoria.
Il soggetto è visualizzato sia nella maschera di modifica sia in quella di inserimento. Forse si tratta di un problema locale al browser dell’utente.
Ogni qual volta viene modificato lo statuto, l’associazione o la società affiliata è tenuta a trasmetterlo a tutti gli Organismi Sportivi di affiliazione, in modo che possano verificare la conformità del documento aggiornato con i propri regolamenti e i principi fondamentali di CONI e CIP. Nel caso un Organismo Sportivo muovesse qualche obiezione allo statuto di un’associazione o società affiliata a più Organismi Sportivi, questa lo modifica così come richiesto oppure può rinunciare ad affiliarsi a quell'Organismo Sportivo e restare affiliato solo agli altri Organismi Sportivi che hanno approvato lo statuto e confermato l’affiliazione. Sarà poi cura degli Organismi Sportivi affilianti trasmettere il documento aggiornato al RASD.
Per l’iscrizione del RASD è sufficiente dichiarare l’attività sportiva che viene svolta. Per attività sportiva deve intendersi “l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.” (come recita il Regolamento del RASD).
No, le informazioni vanno al momento richieste ai referenti centrali.
In conformità all’art.6, co. 11, e all’art.7, co. 2 del Regolamento del RASD, eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati e della documentazione riferiti all’ente sportivo dilettantistico (ASD, SSD, ecc.) iscritto per il tramite di Organismo Sportivo devono essere trasmessi tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio, per il tramite dell’Organismo Sportivo di affiliazione attraverso la piattaforma del RASD. L’Organismo sportivo di affiliazione attraverso le utility della piattaforma del RASD può decidere con quale modalità:
- caricamento del documento sui propri sistemi di affiliazione e tesseramento (previa verifica della mantenuta conformità dello Statuto ai regolamenti dell’Organismo sportivo e ai principi di CONI e CIP) e successiva trasmissione via flussi automatici al RASD, caricamento manuale da parte dell’Organismo Sportivo sul RASD;
- oppure caricamento del documento a mano da parte dell’ente richiedente sul RASD e successiva validazione manuale da parte dell’Organismo Sportivo di affiliazione.
Proprio in virtù degli articoli su citati e dell’art.11 del Regolamento, nel caso ci fosse una modifica statutaria per l’acquisizione/perdita delle personalità giuridica, l’ente interessato (anche per il tramite del notaio) è tenuto comunque a trasmettere all’Organismo Sportivo di affiliazione lo Statuto aggiornato.
L’Organismo Sportivo di affiliazione, verificata la conformità ai propri regolamenti e ai principi di CONI e CIP dello Statuto aggiornato, e modificata la natura giuridica dell’ente interessato sui propri sistemi di affiliazione, trasmette successivamente al RASD i dati e il documento aggiornato. Nel caso di iscrizione al RASD ai sensi dell’art. 5, co. 2 del relativo Regolamento, l’ente provvede direttamente agli adempimenti che precedono.
Sono state attivate le funzionalità nel RASD previste dal d. lgs. 36/2021 a fine gennaio 2024. Saranno possibili eventuali revisioni, di rito rispetto a nuove funzionalità informatiche.
Tutte le problematiche tecniche sono risolte.
Esistono 3 tipologie di comunicazione (INIZO, CESSAZIONE e PROROGA). Nel caso proposto, si deve pertanto effettuare una comunicazione di cessazione.
Tutte le problematiche tecniche sono risolte.
I Collaboratori amministrativo-gestionali non possono essere inseriti nel RASD ma devono essere comunicati al Centro dell’impiego con modalità ordinarie. Come in passato, deve essere predisposta la busta paga e devono essere utilizzati i normali canali per le comunicazioni e pagamenti INPS.
Nell’UNILAV-SPORT deve essere indicato il compenso previsto nel contratto a prescindere dall’importo se inferiore o superiore a 5.000€; laddove il compenso complessivo non sia preventivamente determinabile deve essere indicato quello che si presume venga erogato per il periodo di durata del contratto.
Tutte le problematiche tecniche sono risolte.
Se la richiesta è relativa ad una ricevuta di ritorno stampabile, no, non è prevista. Il riferimento dell’UNILAV-SPORT che attesta l’esito positivo dell’invio della comunicazione è unicamente il “codice comunicazione”.
Problema risolto immediatamente con il rilascio della funzionalità.
Sono state attivate le funzionalità nel RASD previste dal d. lgs. 36/2021 a fine gennaio 2024. Saranno possibili eventuali revisioni, di rito rispetto a nuove funzionalità informatiche.
Esatto, non è possibile trattare l’eventuale superamento della soglia di euro 15.000€.
Verrà presto organizzato un approfondimento sul LUL. I Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per lo Sport e i Giovani stanno individuando il decreto attuativo, lavorando in particolare sulle possibili agevolazioni amministrative.
Si tratta probabilmente di un problema locale dell’utente, consigliamo di rivolgersi a helpdesk.
Sport e Salute diffonderà sul suo Sito e sui suoi Social l’annuncio della prossima Webinar, che verrà probabilmente organizzata con cadenza trimestrale salvo necessità di chiarimenti più urgenti, a seguito di eventuali novità normative e interpretative.
La risposta può desumersi dal principio espresso dall’art. 51, co. 1-bis, d. lgs. 36/2021: «1-bis. Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.». Anche per la fascia fino a euro 5.000 vale il principio che l’esonero totale da ritenute fiscali e previdenziali non può superare quella soglia. Per quanto concerne l’esenzione previdenziale la soglia deve essere calcolata con i pagamenti effettuati dal 01.07.2023.
Poiché il cumulo potrebbe considerare compensi corrisposti da altri enti, il cumulo può essere autocertificato solo dal Lavoratore Sportivo. Qualunque meccanismo automatico sarebbe fuorviante e potrebbe rappresentare una violazione della riservatezza del collaboratore.
Il comma 20 dell’art. 1, d. lgs. 120/2023, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 28 del d. lgs. 36/2021, che prevedeva l’esonero da obblighi di comunicazione dei «compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali».
Come chiarisce la relazione illustrativa al d. lgs. 120/2023: «per ragioni di trasparenza e di tracciabilità, è stato soppresso il predetto esonero, prevedendo anche per questi rapporti gli obblighi di comunicazione nelle forme previste dal comma 5 dell’art. 28.».
L’individuazione delle attività secondarie e strumentali che possono essere svolte da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche rileva soprattutto ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui le stesse fruiscono ai sensi della l. 398/1991 (determinazione forfettaria del reddito imponibile derivante dai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali) e della disposizione contenuta nell’art. 148, co. 3, d.P.R. 917/1986, TUIR (c.d. decommercializzazione).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, possono annoverarsi, a titolo esemplificativo, tra i proventi connessi all’attività istituzionale «quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell’evento sportivo, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato» mentre non possono essere considerate attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali «quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo». Dal canto suo l’art. 148, co. 3, TUIR, applicabile anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dispone che non si considerano commerciali «le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati». In merito al requisito della diretta attuazione con gli scopi istituzionali che deve connotare le attività agevolate, l’Agenzia delle Entrate, nella predetta circolare n. 18/E del 2018, aggiunge che, per costante prassi dell’Amministrazione finanziaria, «ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente. In base a tali principi, sono state escluse dall’ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, ad esempio, le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività. A tale riguardo, si precisa che l'attività di somministrazione di alimenti o bevande resa in locali interni all'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, anche se svolta nei confronti dei propri soci o associati, deve in ogni caso considerarsi esclusa dalla decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR».
L’esenzione dall’imposta di registro, come disciplinata dal co. 2-bis dell’art. 12, d. lgs. 36/2021, riguarda le delibere assunte con lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto stesso. L’adeguamento riguarda le previsioni di cui agli artt. 6 e ss, d. lgs. 36/2021.
A parte le varie proroghe che ci sono state in sede di prima attuazione della riforma, a regime il pagamento dei contributi previdenziali e dell’eventuale IRPEF deve essere effettuata con cadenza mensile.
I soggetti che posseggono i requisiti indicati all’art. 29, d. lgs. 36/2021, vanno inseriti nel EASD quali volontari.